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Pubblicato Decreto ZES Unica: le agevolazioni per l’energia

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Pubblicato il Decreto che garantirà copertura finanziaria, tramite fondi del PNRR, agli investimenti nel Meridione, più precisamente nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno. Incluse nel provvedimento anche tutte le infrastrutture energetiche per la produzione, lo stoccaggio e la trasmissione di energia.

L’energia inclusa nel credito d’imposta

Produzione, stoccaggio, trasmissione, distribuzione di energia ed infrastrutture energetiche incluse nel credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno. Mentre il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in occasione di Forum PA, parla delle sfide della Pubblica Amministrazione in campo energetico, con particolare riferimento alle Comunità Energetiche Rinnovabili e alla normativa d’incentivazione, il Governo sancisce, con Decreto, l’inclusione dell’energia nei fondi messi a disposizione delle imprese per la ZES Unica che include i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

La pubblicazione in Gazzetta

La pubblicazione del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (più nello specifico del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR),  è datata 21 Maggio, e rende vincolanti le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonchè criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Il provvedimento include nelle nuove iniziative imprenditoriali finanziate dal PNRR, anche gli impianti energetici, sfruttando dunque l’occasione per favorire la diffusione di energia rinnovabile, Cer e autoconsumo in tutto il meridione.

Le promesse in tema di energia rinnovabile

Appena pochi mesi fa, in un’intervista rilasciata ad Energia Italia News, Manlio Guadagnuolo, Commissario straordinario del Governo per la ZES Adriatica, aveva parlato di ingenti investimenti per la realizzazione di parchi fotovoltaici ed altri impianti per la produzione di energie rinnovabili, sia a scopo di “autoconsumo”, sia al fine di far fronte alle richieste e ai fabbisogni energetici delle aziende, in particolare quelle energivore. Anche se nel testo del Decreto non venga fatto esplicito riferimento agli ipianti di energia rinnovabile, la promessa sembra dunque mantenuta.

Tutti i beneficiari del credito d’imposta

Nel Decreto pubblicato, all’Art.2 si legge:

“Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 2. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.”

Investimenti ammissibili

Inoltre, la normativa fa riferimento alle tipologie di investimenti ammissibili alla cessione del credito d’imposta. L’Art.3 recita così: “Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15  novembre  2024,  relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia’ esistenti o che vengono impiantate nella  ZES  unica, nonche’   all’acquisto   di   terreni   e   all’acquisizione,  alla realizzazione ovvero all’ampliamento  di  immobili  strumentali  agli investimenti   ed   effettivamente   utilizzati per  l’esercizio dell’attivita’ nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1. 

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