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Climatizzazione ed efficienza energetica: nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi

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Il Gse ha diffuso i nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi per sostituzione e installazione di impianti di climatizzazione, nonché per tutte le richieste in Conto termico, stabiliti con il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Sostituzione impianti di climatizzazione

Addio per sempre alle vecchie stufe a biomassa, carbone, olio o addirittura a gasolio. Secondo le informazioni divulgate dal Gse, le nuove disposizioni introdotte con l’approvazione del nuovo Decreto di attuazione della direttiva europea sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile, rendono più chiara la normativa in fatto di efficienza energetica e Conto termico.

Il provvedimento prevede che la richiesta delle agevolazioni per la sostituzione e la nuova installazione di impianti di climatizzazione, può essere conseguita mediante tre diverse tipologie di certificazione, a seconda che si tratti di: 

  • sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa 
  • sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a carbone, a olio combustibile o a gasolio
  • nuova installazione

Nel primo caso l’accesso agli incentivi è, infatti, subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto 186 del 7 novembre 2017. Nel secondo caso invece, viene richiesta una certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

Allo stesso modo, per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale che desiderino fare installazioni ex novo, è necessario l’ottenimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.

Incentivo in Conto Termico

Sulla base delle nuove disposizioni, le richieste di incentivo in Conto Termico per le quali risultino conclusi i lavori a partire dal 13 giugno 2022, devono essere corredate dalla certificazione ambientale con la relativa classe di qualità. Il GSE ricorda, inoltre, che le stesse modifiche valgono anche per i generatori già inclusi nel “catalogo apparecchi” del Conto Termico, il quale è stato opportunamente aggiornato.

Per quanto riguarda invece le richieste di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, a partire dal 13 giugno 2022, l’Allegato II del D. Lgs 28/2011 viene sostituito dall’Allegato IV – “Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento” del D. Lgs 199/2021. Nell’ambito dello stesso meccanismo l’aggiornamento normativo troverà applicazione per tutte le istanze (PS, PC, RVP) presentate a far data dal 13 giugno 2022.

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