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Quote “rinnovabili” nei trasporti. Pubblicate le Regole Applicative

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Il Gestore Servizi Energici ha pubblicato le Regole Applicative per la gestione degli obblighi di utilizzo dei carburanti green nei trasporti. La normativa è stata introdotta con Decreto lo scorso marzo (in linea con la Direttiva Europea), ma spetta al Gse chiarire le modalità operative e descrivere nel dettaglio le attività in capo ai soggetti interessati.

LE REGOLE APPLICATIVE DEL DECRETO

Obblighi di utilizzo di vettori energetici rinnovabili nei trasporti

In linea con l’applicazione dei meccanismi previsti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica approvato lo scorso marzo, il GSE ha pubblicato le Regole Applicative per la gestione degli obblighi di utilizzo di vettori energetici rinnovabili nei trasporti. Il provvedimento adegua l’ordinamento italiano alla Direttiva europea che introduce da quest’anno (2023) nuove condizioni, i nuovi criteri e nuove modalità di attuazione di tale obbligo. L’obiettivo del Gestore è, dunque, chiarire le modalità operative e descrivere nel dettaglio le attività in capo ai soggetti interessati, dal primo accesso al portale GSE fino alla verifica dell’assolvimento dei propri obblighi.

La percentuale di fonti rinnovabili nel 2023

Ad oggi, la quota di fonti rinnovabili da immettere per legge nei carburanti utilizzati nel settore dei trasporti, è pari all’11% del contenuto energetico, tenendo in considerazione i fattori moltiplicativi applicati (alcuni biocarburanti sono soggetti a maggiorazione) e le percentuali di contabilizzazione di alcune specifiche destinazioni d’uso. Ad esempio, i carburanti agricoli sono contabilizzati solo parzialmente per i trasporti stradali.

Come varia la miscela dal 2023 al 2030

Secondo le Regole Applicative del Gse, al 2023 l’obbligo di immissione in consumo di vettori da fonti rinnovabili nei trasporti deve essere assolto come segue:

  •  il 6,6 % mediante vettori energetici rinnovabili di origine biologica miscelati con i corrispettivi carburanti fossili e/o tramite RFNBO (Renewable fuels of non-biological origin) e RCF (Recycled Carbon Fuels);
  •  il 3,4 % mediante vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti da materie prime avanzate, miscelati con i corrispettivi carburanti fossili;
  •  l’1 % mediante biocarburanti liquidi immessi in purezza.

Si tratta, ovviamente, di numeri destinati ad aumentare, per arrivare a raggiungere, entro il 2030, quota 19,8%, così suddivisa:

  •  l’8 % da assolvere mediante vettori energetici rinnovabili di origine biologica miscelati con i corrispettivi carburanti fossili e/o tramite RFNBO e RCF;
  •  l’8 % mediante vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti da materie prime avanzate;
  •  il 3,8% da assolvere mediante biocarburanti liquidi immessi in purezza.

Limiti di utilizzo ai biocarburanti

Il Decreto ministeriale introduce altresì tre limiti di utilizzo ai biocarburanti provenienti da alcune filiere. Di questi fanno parte i biocarburanti single counting prodotti da materie prime food/feed, contabilizzabili ai fini dell’assolvimento degli obblighi entro un massimo del 2,3% del contenuto energetico complessivo immesso in consumo per trasporti stradali e ferroviari. Poi ci sono i biocarburanti double counting, prodotti dalle materie prime,

contabilizzabili ai fini dell’assolvimento degli obblighi entro un massimo del 2,5% del contenuto energetico, ed infine i biocarburanti single counting prodotti da materie ad alto rischio ILUC, contabilizzabili entro una quota massima definita annualmente:

  •  2023 = 0,6%;
  •  2024 = 0,6%;
  •  2025 = 0,5%;
  •  2026 = 0,4%;
  •  2027 = 0,3%;
  •  2028 = 0,2%;
  •  2029 = 0,1%;
  •  2030 = 0,0%.

La verifica del GSE

Il rispetto degli obblighi sopra citati e dei limiti di utilizzo, viene verificato direttamente dal GSE. A valle dell’invio delle autodichiarazioni, il Gestore provvede all’analisi dei quantitativi di biocarburanti dichiarati e all’emissione dei relativi certificati di immissione in consumo entro il 30 maggio.

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