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Decreto Energia Bis a un punto di svolta. Le ultime modifiche prima del voto

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La questione di fiducia posta dal Governo ed il voto alla Camera, venerdi 26, consentiranno al Decreto Energia bis di passare all’esame definitivo del Senato. L’iter per la conversione in legge del provvedimento che reca misure urgenti in tema di energia rinnovabile, mercato a tutele cresenti, reti elettriche, rigassificazione e non solo, è dunque a un punto di svolta. Ecco alcune delle novità apportate.

Ad un punto di svolta

La questione di fiducia posta dal Governo dovrebbe consentire al Decreto Energia Bis di passare indisturbato alla Camera, senza emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi che ne alterino le intenzioni. Sebbene il provvedimento, che reca in tema di energia, misure urgenti per la sicurezza energetica, l’energia rinnovabile, la rigassificazione, le concessioni geotermoelettriche, la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, l’accesso agli incentivi, nonché per il mercato a tutele graduali, la riqualificazione energetica degli edifici e lo sviluppo di infrastrutture per la rete elettrica, non sia al termine dell’iter istituzionale che obbliga ad una seconda lettura in Senato, è chiaro che quello di oggi, 25 gennaio 2024, sia un punto di svolta. Difficilmente, infatti, il quadro normativo sottoposto alla fiducia potrà cambiare, motivo per cui vale la pena analizzare le ultime novità apportate al testo del decreto tanto discusso.      

Novità in tema di energia elettrica

Tra le novità apportate dal provvedimento, le modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’articolo 4-septies, inserito in sede referente, prevede ad esempio l’introduzione di un meccanismo di sostegno per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dal D.lgs. n. 199/2021 (articoli 6 e 7). Il comma 1 del nuovo articolo demanda ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite l’ARERA e la Conferenza unificata, la definizione delle modalità per l’implementazione di un meccanismo alternativo, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;
  2. è prevista la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive.

Eolico offshore

Per quanto concerne l’eolico offshore, l’articolo 8, nel testo modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno, “previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

Si tratta di disposizioni funzionali allo sviluppo di una filiera che conduca alla realizzazione e all’esercizio di impianti eolici flottanti in mare, promuovendo specifici investimenti nel Mezzogiorno d’Italia.

Rigassificatori

L’articolo 2, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, le opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto onshore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, apporta modifiche alla disciplina istitutiva del fondo a copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione e di acquisto o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione off-shore di cui al medesimo articolo 5 del D.L. n. 50/22.

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