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Decreto aree idonee: le modifiche della Conferenza delle Regioni e delle Province

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La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha proposto alcune modifiche al Decreto Aree idonee. Tra le principali c’è la possibilità di riconsiderare il ruolo delle Regioni negli iter decisionali, e l’introduzione di nuovi criteri qualitativi e quantitativi.

Le modifiche proposte

Priorità alla fonte fotovoltaica ed eolica, riconsiderare il ruolo delle Regioni nello stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee, ridimensionare l’obiettivo nazionale di potenza aggiuntiva al 2030 da 80 a 75 GW, riportare in una tabella, a cura del MASE, i dati sull’ installato partendo dal 2021, al fine di coprire tutto il periodo 2021-30. Sono queste alcune delle modifiche proposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al Decreto aree idonee. 

Il ruolo di Regioni e Province autonome

Tra le principali modifiche apportate dall’Organismo governativo, c’è il ruolo rilevante che assumono Regioni e Province nella definizione degli iter decisionali. In particolare, la Conferenza impone la definizione con legge Regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, del processo di individuazione delle superfici, aree idonee e non idonee, per la localizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Si precisa, inoltre, che qualora una Regione abbia attribuito il rilascio

delle autorizzazioni, “è tenuta a vigilare affinché vi sia la regolare applicazione di quanto previsto dal Decreto e ad utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata”.

Obiettivi annuali di potenza per Regioni e Province autonome

Per quel che, invece, concerne il calcolo del raggiungimento degli obiettivi annuali, la Conferenza propone di considerare la potenza nominale registrata dal 2021, anticipando dunque di un anno la data indicativa, e di includere nella valutazione anche gli impianti  autorizzati o assentiti dal 1°gennaio fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, e non solo quelli entrati in esercizio. Secondo la Conferenza si deve, inoltre, tener conto della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, ripotenziamento o riattivazione di impianti autorizzati o assentiti, nonché della potenza aggiuntiva degli impianti entrati in esercizio soggetti ad edilizia libera. Ultimo, ma non meno importante, il punto in cui si fa riferimento al 100 per cento, e non più al 40%, della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione (autorizzati o assentiti) le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o Provincia autonoma. 

Tuttavia, “al fine di verificare il raggiungimento dell’obiettivo al 2030 – si legge nel documento – si rende necessario proporre una modalità di equiparazione alla fonte fotovoltaica della potenza aggiuntiva riferita a fonti diverse”. Quindi, per tipologie di impianti diversi dal fotovoltaico: 

  1. è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari al prodotto della potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione pubblicato dal GSE;
  2. il GSE pubblica, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle altre fonti rinnovabili rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono soggetti a revisione ove questo si renda necessario in seguito a modifiche sostanziali nei dati rilevati.

I criteri per l’individuazione delle aree idonee

La Conferenza fa notare come nella classificazione delle aree idonee, sia opportuno chiarire che le zone del territorio regionale o delle Province autonome non incluse tra le superfici e aree idonee, non possono essere dichiarate non idonee in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee. Per rendere più incisive ed efficaci le previsioni relative al contatore della superficie agricola interessata da impianti fotovoltaici, solo le Regioni e non più anche le Province, possono avvalersi della piattaforma digitale integrata con i dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In virtù di quanto modificato, viene quindi specificato che le aree idonee devono essere individuate sulla base di due principi:

a) principio della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio con particolare riferimento alle condizioni di stabilità ecologica, salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, qualità dell’aria e dei suoli, patrimonio culturale – paesaggistico – agricoloforestale, ambientale e potenziale produttivo agroalimentare;

b) principio dello sviluppo sostenibile quale presupposto necessario per la transizione ecologica e per la crescita della competitività e dell’occupazione;

Introduzione del criterio quantitativo 

Nel Decreto vieni poi integrato il cosiddetto criterio quantitativo. Secondo quest’ultimo, l’individuazione delle aree e delle superfici idonee deve tener conto:

– per gli impianti fotovoltaici, del limite massimo di occupazione della superficie utile agricola;

– per gli impianti eolici della producibilità e ventosità dei siti;

…e qualitativo

Per criterio qualitativo si intende che l’idoneità delle aree e delle superfici deve essere basata sulle caratteristiche generali e i requisiti oggettivi delle stesse, eventualmente differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto, potendo considerare tra l’altro:

  • aree poco distanti dai nodi della Rete di Trasmissione Nazionale,
  • aree già servite dalla viabilità necessaria,
  • all’espletamento delle fasi di cantiere,
  • aree adiacenti a poli energivori,
  • aree già edificate o caratterizzate da impermeabilizzazione del suolo,
  • aree industriali dismesse,
  • aree ambientalmente degradate o compromesse (ad esempio, cave, aree oggetto di bonifica, discariche).

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