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Approvato il Decreto legge che dovrebbe semplificare “la vita” alle Rinnovabili

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Eolico, fotovoltaico e reti elettriche (ma anche idrogeno) in prima linea nel DL Semplificazioni approvato in Consiglio dei Ministri. Allentati i vincoli paesaggistici, ma tornano le segnalazione alle soprintendenze. 

Novità in materia di energia rinnovabile

Via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Legge che stabilisce una nuova governance per il PNRR e ulteriori semplificazioni per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio italiano.

Il provvedimento approvato introduce diverse novità in materia di energie rinnovabili, impiantistica e sistemi di accumulo, adottando misure volte in particolare a:

  • snellire l’iter di installazione, 
  • semplificare il procedimento autorizzatorio, 
  • costituire nuove Comunità Energetiche Rinniovabili
  • favorire lo sviluppo di una rete elettrica di trasmissione nazionale, 
  • creare una “corsia veloce” per l’idrogeno verde

Tuttavia, se da un lato vengono favoriti i settori dell’eolico e del fotovoltaico, dall’altro rispuntano vincoli per l’agrivoltaico e la necessità dell’autorizzazione delle soprintendenze.

Aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili

Le nuove disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono stabilite con l’articolo 49, che  reca puntuali modifiche al decreto legislativo dell’ 8 novembre 2021, n. 199, recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

Le variazioni apportate disciplinano l’ambito d’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nel dettaglio, viene reso più semplice e snello l’iter di installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche e cave non più soggette a sfruttamento.

Se l’intervento dovesse ricadere, però, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’installazione dell’impianto viene preceduta da apposita segnalazione alla competente soprintendenza. Quest’ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

Eolico, fotovoltaico e agrivoltaico

Il comma 5 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, invece, viene modificato prevedendo che  anche l’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e con altezza superiore a 10 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria, non più subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti.

Inoltre, si prevede che tali installazioni costituiscono infrastrutture strategiche nazionali di somma necessità e urgenza e che le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.

Area di rispetto

Tra le altre modifiche di rilievo va anche annoverata quella alla lettera c-quater, che riduce la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, determinata considerando una distanza dal perimetro dei medesimi. In particolare, l’attuale fascia di sette chilometri per gli impianti eolici è ridotta a tre chilometri, mentre quella di un chilometro per gli impianti fotovoltaici è ridotta a cinquecento metri.

Procedimenti autorizzatori

Un’ulteriore misura di semplificazione introdotta riguarda il procedimento autorizzatorio unico per impianti a fonti rinnovabili che, come è spiegato nel decreto-legge, dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza di avvio del procedimento, con un provvedimento di autorizzazione che comprenda anche la valutazione di impatto ambientale (VIA), laddove occorra. 

Inoltre, si prevede espressamente che, nei procedimenti autorizzatori, resta ferma la competenza del Ministero della Cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.

Comunità energetiche rinnovabili

Un ulteriore intervento sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. riguarda la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.

In particolare, a fronte di quanto disposto dall’articolo 31, comma 1, che prevede che i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, la modifica dispone che l’esercizio dei relativi poteri di controllo, che attualmente fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, sia esteso anche alle associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Rete elettrica di trasmissione

Nel provvedimento approvato compaiono misure di semplificazione per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale: una volta a garantire che gli elementi emersi nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) sul piano di sviluppo della rete possano essere acquisiti e considerati anche in sede di VIA dei singoli interventi previsti dal piano stesso; l’altra volta a facilitare la realizzazione degli aumenti di cubatura degli edifici destinati, in via esclusiva, alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche.

Corsia veloce per l’idrogeno verde

E’ prevista anche una “corsia veloce” per lo sviluppo dell’idrogeno verde e/o rinnovabile, rimettendo esclusivamente alla VIA statale l’esame di progetti per impianti che producono energia da questa fonte, affidandone l’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC

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