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Approvato il Testo Unico FER: nuove regole per le energie rinnovabili in Italia

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Testo Unico FER, una normativa destinata a regolamentare i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sebbene il decreto miri a semplificare le procedure, sostituendo le precedenti disposizioni, si prevede che si aggiungerà alla già complessa giurisprudenza italiana in materia di energia e sostenibilità. Regioni ed enti locali avranno 120 giorni dalla sua entrata in vigore, il 30 dicembre 2024, per adeguarsi alle nuove norme.

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Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Via libera dal Consiglio dei Ministri al Testo Unico Fer, che poi tanto unico non è. Sebbene abroghi le disposizioni precedenti in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e siano previste disposizioni transitorie per le procedure già in corso, il testo ha assunto sempre di più le sembianze di uno dei tanti provvedimenti che andrà a sommarsi alla confusa giurisprudenza già esistente in tema di energia e sostenibilità. Regioni ed enti locali dovranno adeguarsi al decreto entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, prevista per il 30 dicembre 2024.

Il decreto legislativo in questione riguarda la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma, come noto, si pone l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle generazione energetica da FER nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

I principali obiettivi del Decreto

Il decreto, sottoposto a dure critiche durante l’iter di approvazione, definisce i regimi amministrativi per la costruzione, l’esercizio, la modifica, il potenziamento e il rifacimento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Come detto, l’obiettivo è quello di garantire la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, semplificando le procedure e adeguandole alla disciplina europea. Il tutto nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, dei beni culturali, del paesaggio e della concorrenza tra gli operatori.

Principali modifiche proposte dal Decreto legislativo

Tra le modifiche significative introdotte dal Testo Unico FER va sicuramente annoverata l’individuazione di tre regimi amministrativi: attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. In pratica, il decreto riduce da tre a due i regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti, eliminando la comunicazione di inizio lavori (CIL). Inoltre,

vengono ampliate le tipologie di interventi realizzabili in attività libera, ovvero senza necessità di permessi o autorizzazioni. Ciò vale anche per gli interventi su aree o immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché non visibili dall’esterno o realizzati con materiali tradizionali.

Per quanto concerne la PAS, ovvero la procedura abilitativa semplificata, i termini per la conclusione vengono ridotti a 30 giorni, con possibilità di una sola sospensione per eventuali integrazioni. Viene poi introdotto un meccanismo di silenzio-assenso per gli atti di assenso comunali, mentre per gli interventi di potenza superiore a 1 MW, il proponente deve pagare oneri istruttori al comune e prevedere compensazioni territoriali. In tema di autorizzazione unica, va detto che quest’ultima viene concessa dalla Conferenza dei Servizi entro 120 giorni, ha efficacia temporale di almeno cinque anni e decade in caso di mancato avvio dei lavori o dell’entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti.

Infine, sono previste sanzioni amministrative più severe per la costruzione e l’esercizio di impianti in assenza o in difformità delle autorizzazioni.

Zone di Accelerazione

Rilevante ai fini delle modifiche apportate alla normativa vigente è il concetto di “zone di accelerazione” per la diffusione delle energie rinnovabili. In queste aree le procedure autorizzative sono semplificate e le valutazioni ambientali sono ridotte.

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) realizzerà una mappatura del territorio nazionale per individuare le aree idonee all’installazione di impianti. Saranno poi Regioni e Province autonome ad adottare Piani per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri, mentre un Piano nazionale individuerà le zone di accelerazione marine.

Coordinamento con le Valutazioni Ambientali

Un’altra novità introdotta dal decreto è quella che stabilisce che i progetti relativi agli interventi in attività libera e alla PAS non sono soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA). A questo scopo sono stati modificati gli allegati al decreto legislativo n. 152 del 2006 per adeguare le soglie di assoggettabilità alla VIA.

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