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FER 2, al via il 16 dicembre il primo bando biogas e biomasse

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Il prossimo lunedì, il 16 dicembre, aprirà il primo bando per gli impianti biogas e biomassa. Con la pubblicazione del decreto sul sito del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che approva le regole operative, si dà dunque il via libera all’attuazione del DM FER2 che supporta questo tipo di impianti e molti altri alimentati da fonti rinnovabili. Il decreto, le regole, termini e condizioni per accedere agli incentivi.

Le regole operative per il primo bando

Il decreto FER 2 approvato la scorsa estate è finalizzato a promuove la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi elevati di esercizio tra i quali: impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha pubblicato online le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.

Come specificato sul sito ministeriale, il prossimo 16 dicembre aprirà il primo bando per gli impianti biogas e biomassa.

Il calendario delle procedure successive sarà approvato dal Ministero, su proposta del Gestore servizi energetici (Gse), entro il 31 marzo 2025.

Gli incentivi FER 2

Il governo italiano offre incentivi per impianti di energia rinnovabile che presentano caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio. Questi incentivi sono disciplinati dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 19 giugno 2024, noto come FER2.

Il decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina possono accedere agli incentivi.

Gli incentivi previsti dal DM FER2 si ottengono tramite la partecipazione a procedure competitive pubbliche bandite dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) nel quinquennio 2024-2028.

Per partecipare alle procedure competitive è necessario presentare una richiesta di partecipazione e versare un contributo per le spese di istruttoria. L’importo del contributo varia in base alla potenza dell’impianto.

La graduatoria per l’assegnazione degli incentivi è formata sulla base dei dati dichiarati dai richiedenti.

Il DM FER2 prevede due forme di incentivazione:

Tariffa omnicomprensiva: per impianti di potenza inferiore o uguale a 300 kW.8910 In questo caso, il GSE ritira l’energia elettrica prodotta dall’impianto e riconosce una tariffa incentivante.

Tariffa premio: per impianti di potenza superiore a 300 kW o per impianti di potenza inferiore o uguale a 300 kW che richiedono l’applicazione del regime di cui all’articolo 9, comma 1 lett. b), del Decreto.91213 In questo caso, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità dell’operatore, che la valorizza autonomamente sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato dell’energia elettrica di riferimento e, se tale differenza è positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio.

Il DM FER2 prevede anche la possibilità di cumulare gli incentivi con altri meccanismi di aiuto, come contributi in conto capitale, fondi di garanzia e fondi di rotazione.

Inoltre, il DM FER2 stabilisce che gli impianti che accedono agli incentivi devono rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm), ovvero non arrecare un danno significativo all’ambiente. A tal fine, i richiedenti devono presentare una dichiarazione sul rispetto del principio DNSH.

Documentazione

Per richiedere l’accesso agli incentivi, è necessario presentare la documentazione elencata nell’Allegato 2 delle Regole Operative del DM FER2.

La documentazione richiesta varia in base alla tipologia di impianto e alla categoria di intervento.

Tra i documenti richiesti figurano:

● Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto

● Titolo concessorio per lo sfruttamento della risorsa naturale o per l’occupazione dell’area demaniale

● Progetto definitivo dell’intervento

● Attestazione aree idonee

● Verbale di attivazione della connessione redatto dal Gestore di Rete

● Schede tecniche degli apparati del modulo fotovoltaico o dei motori primi e degli alternatori

● Relazione tecnica “as-built”

● Elaborati grafici di dettaglio as built

● Schema unifilare dell’impianto

Procedure

Le Regole disciplinano le modalità di partecipazione alle procedure competitive previste dal decreto FER 2 e, per gli impianti ammessi, le modalità per accedere agli incentivi.

La prima delle procedure competitive prevede solo il bando per impianti alimentati da biogas e biomasse, scaricabile al seguente link:

La prima procedura si aprirà alle ore 12.00 del 16 dicembre 2024 e si chiuderà improrogabilmente alle ore 12.00 del giorno 14 febbraio 2025. Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di chiusura, mediante il Portale FER-E accessibile dall’Area Clienti GSE.

Per le modalità di presentazione delle richieste è possibile consultare la “Guida all’utilizzo del Portale FER-E“.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione Rinnovabili elettriche / FER 2.

Giornalista

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